Art. 33 — Ricorso alla Corte di appello in materia di ineleggibilità
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 33 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, secondo il quale contro le deliberazioni del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di eleggibilità è ammesso il ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste, determina una irragionevole disparità di trattamento, in materia di contenzioso elettorale, rispetto alla disciplina dettata, in ordine alle elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, dall'art. 19 della legge 19 febbraio 1968, n. 108, il quale prevede il doppio grado di giurisdizione. Infatti, anche se l'istituto del doppio grado di giurisdizione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, non ha di per sé rilevanza costituzionale, non sussiste alcuna ragione di tale differenziazione di disciplina processuale. L'art. 33 della legge n. 3 del 1964 va quindi dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede, in luogo dell'ammesso ricorso alla Corte d'appello, l'esperibilità dei mezzi di impugnazione disciplinati dall'art. 19 della legge n. 108 del 1968. - V. massima precedente. Riguardo al doppio grado di giurisdizione, S. nn. 78/1984, 301/1986, 80/1988, 543/1989 e 433/1990. red.: S.P.
Art. 8 Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale · Art. 2 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale · Art. 33 Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale · Art. 19 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1994 al 22 dicembre 2008. 67 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Contro le deliberazioni adottate in base all'articolo 31 o all'articolo 32 dal Consiglio regionale in materia di eleggibilita', e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione. La Corte d'appello di Trieste decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del Titolo IV e dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-02-03;3~art33 · fonte del testo
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