Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976. Leggi il testo vigente →

La candidatura e' accettata in una sola Regione e in non piu' di tre collegi. La dichiarazione di accettazione deve contenere la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare la dichiarazione di collegamento di cui all'art. 11 e la designazione di due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione e l'ufficio elettorale circoscrizionale. Il candidato eletto in piu' collegi deve esercitare la facolta' di opzione nel termine di cinque giorni dalla ultima convalida; in mancanza, l'opzione s'intende esercitata per il collegio nel quale ha raccolto il maggior numero di voti.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 25 aprile 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari