Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Norme per la elezione del Senato della Repubblica
Legge 6 febbraio 1948, n. 29
- Aggiornato al
- 21 agosto 1993
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 63
Titolo I — Disposizioni generaliartt. 1-5
- Art. 1Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le…
- Art. 2senza rubrica
- Art. 3senza rubrica
- Art. 4I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su…
- Art. 5Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il…
Titolo II — Degli uffici elettorali circoscrizionali e regionaliartt. 6-7
Titolo III — Dell candidature, dei delegati, dei rappresentanti dei candidati e dei rappresentanti di gruppi di candidatiartt. 8-14
- Art. 8I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per la…
- Art. 9La presentazione delle candidature per i singoli collegi e fatta per gruppi ai quali i…
- Art. 10L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in…
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione…
- Art. 14La designazione dei rappresentanti dei gruppi di candidati presso gli uffici elettorali…
Titolo IV — Della votazioneartt. 15-16
Titolo V — Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionaleartt. 17-18
Titolo VI — Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionaleartt. 19-21
Titolo VII — Disposizioni speciali per il collegio della "valle d'aosta"artt. 22-23
Titolo VIII — Disposizioni transitorie e pinaliartt. 24-32
- Art. 24Il decreto di convocazione dei comizi per la elezione dei senatori deve essere pubblicato…
- Art. 25Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto cio' che non e' disciplinato dalla…
- Art. 26Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato…
- Art. 27Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la Commissione elettorale comunale, entro…
- Art. 28senza rubricaabrogato
- Art. 29Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il…
- Art. 30Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per la elezione del Senato…
- Art. 31Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al…
- Art. 32La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta…
