Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalita' di cui agli articoli 14, 15 e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'articolo 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma. Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non puo' piu' essere sostituito. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

  • a)un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
  • b)un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunita' europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'articolo 31. Il Ministero dell'interno:
  • a)comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;
  • b)rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

Testo vigente dal 30 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art11 · fonte del testo

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