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Entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette un estratto dell'elenco ivi previsto, comprendente i nati nella circoscrizione di ciascun tribunale, all'ufficio del casellario giudiziale competente. Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco e' trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma. L'ufficio del casellario, entro il mese di novembre, restituisce al comune l'estratto dell'elenco, previa apposizione dell'annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualita' di elettore ed allega, per gli altri nominativi, il certificato delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto dell'art. 609 del Codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art7 · fonte del testo

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