Il primo comma dell'articolo 7 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti". Il terzo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'articolo 609 del codice di procedura penale".

Testo vigente dal 25 gennaio 1966

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-01-22;1~art7 · fonte del testo

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