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Miscellanea
Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali
Legge 7 ottobre 1947, n. 1058
- Aggiornato al
- 18 luglio 1998
- Articoli
- 62
- Versioni storiche
- 119
Titolo I — Dell'elettorato attivoartt. 1-2
Titolo II — Delle liste elettoraliartt. 3 – 25-bis
- Art. 3Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti…
- Art. 4Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in…
- Art. 5Presso ogni comune e' istituito lo schedario elettorale, che e' formato di una parte…
- Art. 6Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello…
- Art. 7Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette…
- Art. 8L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro…
- Art. 9senza rubricaabrogato
- Art. 10senza rubricaabrogato
- Art. 11I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del…
- Art. 12Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della…
- Art. 13Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale…
- Art. 14Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste…
- Art. 15Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da…
- Art. 16La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei…
- Art. 17Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 15, puo' ricorrere alla Commissione…
- Art. 18In ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio…
- Art. 19Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere…
- Art. 20Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda comuni di piu'…
- Art. 21La Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie…
- Art. 22Decorso il termine di cui all'articolo 15, e rispettivamente non piu' tardi del 23 aprile…
- Art. 23La Commissione elettorale mandamentale: 1) esamina le operazioni compiute dalla…
- Art. 24Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere…
- Art. 25Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei precedenti articoli, non possono…
- Art. 25-bisEntro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi…
Titolo III — Della ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezioneartt. 26 – 32-bis
- Art. 26Ogni comune e' diviso in sezioni elettorali. La divisione in sezioni e' fatta…
- Art. 27Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale…
- Art. 28Il cittadino iscritto e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo…
- Art. 29Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice…
- Art. 30Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla…
- Art. 31Non piu' tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di…
- Art. 32entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione mandamentale decide sui reclami…
- Art. 32-bisIl cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella…
Titolo IV — Dei ricorsi giudiziariartt. 33-37
- Art. 33Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue…
- Art. 34Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella…
- Art. 35Il ricorso puo' essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il…
- Art. 36Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria…
- Art. 37I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni…
Titolo V — Disposizioni varieartt. 38-43
- Art. 38Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra…
- Art. 39A richiesta dei comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i…
- Art. 40Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento…
- Art. 41Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre…
- Art. 42Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i…
- Art. 43In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti…
Titolo VI — Disposizioni penaliartt. 44-50
- Art. 44Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le…
- Art. 45Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di…
- Art. 46Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in…
- Art. 47Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede…
- Art. 48Chiunque proponga, a termini dell'art. 33, un'impugnativa avverso le decisioni della…
- Art. 49Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare…
- Art. 50Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la…
Titolo VII — Disposizioni transitorie e finaliartt. 51-60
- Art. 51senza rubricaabrogato
- Art. 52senza rubricaabrogato
- Art. 53senza rubricaabrogato
- Art. 54senza rubricaabrogato
- Art. 55senza rubricaabrogato
- Art. 56senza rubricaabrogato
- Art. 57Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei…
- Art. 58Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle…
- Art. 59Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.
- Art. 60La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
