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La Commissione elettorale mandamentale:

  • 1)esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;
  • 2)cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per l'iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
  • 3)decide sulle nuove domande d'iscrizione o di cancellazione che possono essere pervenute direttamente. La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale. La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti. I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 17, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dall'art. 25.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 125/1966

    Altra decisione
    19 dicembre 1966

    ordina che siano restituiti alla Corte di appello di Ancona gli atti relativi alla sua ordinanza 5 novembre 1964, e alla Commissione elettorale mandamentale di Imola gli atti relativi alle ordinanze 30 ottobre e 13 novembre 1964. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1966. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOL…

    Art. 3 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 23 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 24 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali · Art. 25 Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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