Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966. Leggi il testo vigente →

Entro il 31 dicembre il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalita' di cui al successivo art. 17. 1 Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali dell'anno precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. 1 Il sindaco notifica al prefetto della provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 dicembre 1947, n. 1379

1

La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058", con la seguente modifica al presente articolo: Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale, a presentarli non oltre il 26 dicembre 1947, con le modalita' di cui al successivo art. 17. Durante questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e i documenti relativi a ciascun nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione."

Testo in vigore dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 15 dicembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 dicembre 1947, n. 1379

    La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058", con la seguente modifica al presente articolo: Il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "Il 16 dicembre 1947 il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le liste generali predisposte dalla Commissione elettorale comunale, a presentarli non oltre il 26 dicembre 1947, con le modalita' di cui al successivo art. 17. Durante questo periodo un esemplare delle liste generali, maschili e femminili, sottoscritto dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e i documenti relativi a ciascun nominativo. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art15 · fonte del testo

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