((Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste. Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne. Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle, liste elettorali ai sensi del precedente articolo 3. Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacita' di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilita' in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione e' proposta)).

Testo vigente dal 9 febbraio 1966

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1966

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1947 al 9 febbraio 1966. 108 parole tolte, 86 parole aggiunte.

Non oltre il tolto: 15 dicembre aggiunto: 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione aggiunto: elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di tolto: tre aggiunto: due elenchi separati per la revisione aggiunto: semestrale delle liste. Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne. Nel primo elenco la Commissione tolto: comunale aggiunto: elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 6, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere tolto: la iscrizione nelle liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli articoli 9, 10 e 11 aggiunto: l'iscrizione nelle, liste elettorali ai sensi del precedente articolo 3. Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nelle incapacita' di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilita' in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione tolto: e' proposta, e se per domanda dell'interessato o d'ufficio. Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli elettori che sono incorsi nelle incapacita' di cui ai nn. 3, 9 e 10 dell'art. 2 e di coloro che hanno rinunziato all'iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell'art. 10. Nel terzo elenco sono segnati i nominativi di coloro le cui domande d'iscrizione non sono state accolte, con l'indicazione a fianco dei motivi del diniego aggiunto: o la cancellazione e' proposta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art13 · fonte del testo

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