In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nell'adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale. Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto da notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune.

Testo vigente dal 13 ottobre 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art43 · fonte del testo

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