Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e' obbligato a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i termini fissati per il versamento dei contributi, le denunce contributive relative ai periodi di paga scaduti, redatte sui moduli predisposti dall'Istituto medesimo. Il datore di lavoro che non provvede a quanto previsto nel precedente comma, ovvero vi provvede fornendo dati inesatti o incompleti, e' soggetto, per ciascuna denuncia, al pagamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della somma di lire 50.000 a titolo di sanzione amministrativa, per ogni lavoratore dipendente. La sanzione di cui al comma precedente e' ridotta a un quarto qualora la denuncia sia presentata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al primo comma ed e' ridotta alla meta' qualora la denuncia sia presentata tra il sesto e il decimo giorno.

Testo vigente dal 29 dicembre 1978

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 98/1988

    Questione infondata
    26 gennaio 1988

    La determinazione dell'entita` della sanzione e` riservata alla valutazione discrezionale del legislatore ordinario: nel caso di omissione o ritardi della denuncia contributiva, la valutazione ancorata al parametro direttivo della dimensione dell'impresa, non e` arbitraria, rispondendo tale parametro a criteri razionali. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30, L. 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui sanziona l'omessa o ritardata denuncia contributiva).

    Art. 3 cost. · Art. 30 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;843~art30 · fonte del testo

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