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[1]Per ogni violazione delle norme della presente legge o del regolamento previsto dall'articolo 14, lo stampatore o editore e' punito, sempreche' il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda non inferiore a lire cento, alla quale puo' essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravita', anche la pubblicazione della sentenza di condanna.
[2]L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza non esonera dall'obbligo di adempiere a quanto e' prescritto dalla presente legge e dal relativo regolamento. In caso di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, puo', in ogni tempo, procedersi a esecuzione d'ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il trasgressore e' tenuto altresi' a risarcire i danni subiti dall'Amministrazione dello Stato.2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 aprile 2004, n. 106
2La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".
Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006
