Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Per ogni violazione delle norme della presente legge o del regolamento previsto dall'articolo 14, lo stampatore o editore e' punito, sempreche' il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda non inferiore a lire cento, alla quale puo' essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravita', anche la pubblicazione della sentenza di condanna.

[2]L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza non esonera dall'obbligo di adempiere a quanto e' prescritto dalla presente legge e dal relativo regolamento. In caso di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, puo', in ogni tempo, procedersi a esecuzione d'ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il trasgressore e' tenuto altresi' a risarcire i danni subiti dall'Amministrazione dello Stato.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 aprile 2004, n. 106

2

La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".

Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 199/1972

    Illegittimità dichiarata
    29 dicembre 1972

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sollevata in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione. La Corte, con la sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie, riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali la consegna è sostituita dal previo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. È ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, previsto dagli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte dell'autorità stessa, in nessun modo contrasta con l'art. 21. Infatti non può ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna d'un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo considerate dall'art. 7), e tanto meno essa può venirsi ad equiparare al sequestro, poiché tale provvedimento, vietato dall'art. 21, riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilità dello stampatore rimane limitata alle copie d'obbligo.

    Art. 112 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 656 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 1 Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 aprile 2004, n. 106

    La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-02-02;374~art8 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari