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[1]Per ogni violazione delle norme della presente legge o del regolamento previsto dall'articolo 14, lo stampatore o editore e' punito, sempreche' il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda non inferiore a lire cento, alla quale puo' essere aggiunta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo non superiore a tre mesi, e, se concorrano circostanze di particolare gravita', anche la pubblicazione della sentenza di condanna.
[2]L'applicazione di dette sanzioni e degli eventuali provvedimenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti di pubblica sicurezza non esonera dall'obbligo di adempiere a quanto e' prescritto dalla presente legge e dal relativo regolamento. In caso di mancata o comunque imperfetta consegna degli esemplari dovuti, puo', in ogni tempo, procedersi a esecuzione d'ufficio. Ove questa torni in tutto od in parte frustranea, il trasgressore e' tenuto altresi' a risarcire i danni subiti dall'Amministrazione dello Stato.
Testo in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004
