Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 2006 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252.
Abrogato dal 2 settembre 2006
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 maggio 2006, n. 252.
Abrogato dal 2 settembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006. 127 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo e' limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la procura del Re ed uno per il Provveditorato agli studi.
tolto: L'obbligo comprende anche per ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.
tolto: Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.
tolto: Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 MAGGIO 2006, N. 252
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-02-02;374~art2 · fonte del testo
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