Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

[1]Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo e' limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la procura del Re ed uno per il Provveditorato agli studi.

[2]L'obbligo comprende anche per ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

[3]Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.

[4]Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.

Testo in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-02-02;374~art2 · fonte del testo

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