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[1]Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo e' limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la procura del Re ed uno per il Provveditorato agli studi.
[2]L'obbligo comprende anche per ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.
[3]Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.
[4]Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.
Testo in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004
