Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Per le cartoline illustrate, le immagini religiose e le fotografie l'obbligo e' limitato alla consegna di cinque esemplari, tre per la Prefettura, uno per la procura del Re ed uno per il Provveditorato agli studi.

[2]L'obbligo comprende anche per ogni riproduzione con qualsiasi variante. Per ogni riproduzione identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

[3]Riguardo alle fotografie l'obbligo non sorge per il solo fatto di mettere in mostra la prima positiva al fine di sollecitare richieste di altre positive da stamparsi.

[4]Qualora le cartoline illustrate riproducano fotograficamente, con disegno o con altro sistema, paesaggi, vedute panoramiche, monumenti e costumi tipici italiani oltre quelli indicati nel primo comma del presente articolo, dovranno essere consegnati altri tre esemplari per il Ministero della cultura popolare.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 aprile 2004, n. 106

2

La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".

Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1939 al 12 maggio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 aprile 2004, n. 106

    La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-02-02;374~art2 · fonte del testo

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