Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno.

[2]L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura.

[3]La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.

[4]Se la consegna e' fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 aprile 2004, n. 106

2

La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".

Testo in vigore dal 12 maggio 2004 al 2 settembre 2006

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 79/1973

    Questione infondata
    6 giugno 1973

    Essendo identica ad altra già decisa con sentenza (sul punto, di manifesta infondatezza), n. 199 del 1972 e non essendo stati addotti argomenti nuovi, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni).

    Art. 1 Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni · Art. 21 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 199/1972

    Illegittimità dichiarata
    29 dicembre 1972

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, sollevata in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione. La Corte, con la sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie, riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali la consegna è sostituita dal previo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. È ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, previsto dagli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, non inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte dell'autorità stessa, in nessun modo contrasta con l'art. 21. Infatti non può ritenersi ostacolo apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna d'un esiguo numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo considerate dall'art. 7), e tanto meno essa può venirsi ad equiparare al sequestro, poiché tale provvedimento, vietato dall'art. 21, riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilità dello stampatore rimane limitata alle copie d'obbligo.

    Art. 112 Testo unico di pubblica sicurezza · Art. 656 c.p. · Art. 21 cost. · Art. 1 Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1945 al 12 maggio 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 aprile 2004, n. 106

    La L. 15 aprile 2004, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 sono abrogati:[...] a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1939-02-02;374~art1 · fonte del testo

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