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[1]((Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura del Regno.
[2]L'obbligo comprende anche ogni successiva edizione o ristampa con qualsiasi modificazione nel contenuto o nella forma. Per ogni ristampa identica alla pubblicazione precedente basta la consegna di un esemplare alla Prefettura)).
[3]La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona.
[4]Se la consegna e' fatta a mezzo della posta valgono, per ogni specie di stampati e pubblicazioni, le agevolazioni previste dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1945 al 12 maggio 2004
