Art. 32 — Convocazioni e deliberazioni dell'assemblea dei delegati

La prima riunione dell'assemblea dei delegati, che procede alla elezione alle cariche di cui all'articolo 30, comma 2, lettera d), deve essere tenuta entro sessanta giorni dalla data della proclamazione degli eletti. Essa e' presieduta dal delegato piu' anziano per iscrizione all'Ente. L'assemblea dei delegati e' convocata, almeno due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei sindaci, dal presidente dell'Ente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonche' le materie da trattare. L'avviso di convocazione di cui al comma 2 deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza, il termine di quindici giorni di cui al comma 3 puo' essere ridotto a otto giorni. L'avviso di convocazione di cui al comma 2 deve indicare altresi' il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione. Fra le due convocazioni deve intercorrere un termine di almeno ventiquattro ore. L'assemblea dei delegati e' altresi' convocata dal presidente su richiesta del consiglio di amministrazione. L'assemblea dei delegati e' legalmente costituita con la presenza, in prima convocazione, della meta' piu' uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, di almeno un terzo di essi. Per l'approvazione dei regolamenti dell'Ente e' necessaria, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno la meta' dei delegati. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei voti delegati presenti.

Testo vigente dal 10 agosto 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-05;249~art32 · fonte del testo

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