Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessita' o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno meta' dei componenti. In seconda convocazione, da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione e' valida con qualsiasi numero di intervenuti.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art7 · fonte del testo

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