Art. 15 — Elezione del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale e' eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non piu' dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Testo vigente dal 20 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-11;12~art15 · fonte del testo

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