Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Lo statuto dei Consorzi di categorie deve determinare le proporzioni nelle quali ciascuna delle categorie interessate potra' ad essi partecipare, tenuto conto dell'importanza dell'apporto rappresentato da ogni categoria.
[2]In esso dovranno essere inserite apposite norme dirette ad impedire che, mediante cessioni di azioni o con altro mezzo, vengano alterate le proporzioni statutarie fissate.
[3]Di tali Consorzi di categorie possono essere chiamati a far parte anche Enti pubblici finanziatori, con le modalita' che saranno volta per volta stabilite dal Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni.
Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008
