Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 11/1960

    Questione infondata
    23 marzo 1960

    Le norme contenute nell'art. 5, primo, secondo e terzo comma, e nell'art. 6 della legge 16 giugno 1938, n. 851, non sono più applicabili perché con la soppressione dell'ordinamento corporativo, hanno cessato di esistere i consorzi di categoria fra agricoltori, commercianti e industriali ai quali i comuni dovevano dare in concessione le centrali del latte. Il sistema di regolamentazione del prezzo di vendita del latte, previsto dall'art. 8 della stessa legge 16 giugno 1938, n. 851, è stato sostituito dal sistema temporaneo previsto dalle disposizioni relative ai comitati interministeriali e provinciali dei prezzi. In ordine alle citate norme degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 851 del 1938, non si può quindi porre questione di legittimità costituzionale.

    Art. 41 cost. · Art. 1 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte» · Art. 5 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte» · Art. 6 Norme per l'impianto ed il funzionamento delle «centrali del latte»

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008. 245 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il Comune o il Consorzio di comuni, che abbia ottenuto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della «centrale del latte», salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, deve, in base ad apposita convenzione, concedere l'impianto e l'esercizio a Consorzi di categoria, volontariamente costituiti fra agricoltori, commercianti ed industriali, d'intesa fra le rispettive organizzazioni, funzionanti a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1932, n. 834, e del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296.

tolto: In caso di rinuncia esplicita di una delle categorie interessate a far parte del Consorzio, questo potra' essere costituito fra le rimanenti categorie.

tolto: La convenzione di cui al primo comma del presente articolo, della quale deve far parte integrante lo statuto del Consorzio di categoria deliberato dal Comune o Consorzio di comuni, deve essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, che decide sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Inoltre la convenzione e' soggetta alla omologazione del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, sentita la Commissione consultiva di cui al seguente art. 10.

tolto: Nel caso in cui la concessione al Consorzio di categoria non potesse essere effettuata per mancata costituzione del Consorzio stesso o per mancato accordo sui termini della convenzione regolatrice, il Comune o il Consorzio di comuni potra', in via eccezionale, provvedere direttamente all'impianto ed all'esercizio della «centrale».

tolto: La deliberazione relativa e' soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e alla omologazione ministeriale, a norma del terz'ultimo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1938-06-16;851~art5 · fonte del testo

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