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[1]Il Comune o il Consorzio di comuni, che abbia ottenuto l'autorizzazione all'impianto ed esercizio della «centrale del latte», salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, deve, in base ad apposita convenzione, concedere l'impianto e l'esercizio a Consorzi di categoria, volontariamente costituiti fra agricoltori, commercianti ed industriali, d'intesa fra le rispettive organizzazioni, funzionanti a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1932, n. 834, e del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 1296.
[2]In caso di rinuncia esplicita di una delle categorie interessate a far parte del Consorzio, questo potra' essere costituito fra le rimanenti categorie.
[3]La convenzione di cui al primo comma del presente articolo, della quale deve far parte integrante lo statuto del Consorzio di categoria deliberato dal Comune o Consorzio di comuni, deve essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, che decide sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Inoltre la convenzione e' soggetta alla omologazione del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, sentita la Commissione consultiva di cui al seguente art. 10.
[4]Nel caso in cui la concessione al Consorzio di categoria non potesse essere effettuata per mancata costituzione del Consorzio stesso o per mancato accordo sui termini della convenzione regolatrice, il Comune o il Consorzio di comuni potra', in via eccezionale, provvedere direttamente all'impianto ed all'esercizio della «centrale».
[5]La deliberazione relativa e' soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa e alla omologazione ministeriale, a norma del terz'ultimo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 1 luglio 1938 al 22 dicembre 2008
