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((Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, mentre sono cumulabili con quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali, nei limiti da stabilire con delibera del CIPE. Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183. Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento)).

Testo in vigore dal 24 giugno 1984 al 22 agosto 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 giugno 1984

Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 1982 al 24 giugno 1984. 10 parole tolte, 105 parole aggiunte.

Le tolto: iniziative agevolabili in base alla aggiunto: agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con aggiunto: le agevolazioni previste da altre leggi aggiunto: statali, mentre sono cumulabili con tolto: i contributi erogati aggiunto: quelle concesse da regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, o da organismi comunitari o da enti ed organismi internazionali tolto: o esteriaggiunto: , nei limiti da stabilire con delibera del CIPE. Limitatamente alle iniziative localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' consentito il cumulo del finanziamento a tasso agevolato previsto dal precedente articolo 12 con il contributo in conto capitale di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183. Il cumulo degli interventi di cui al precedente comma non deve superare il 70 per cento del costo globale preventivo del programma di investimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art13 · fonte del testo

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