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Qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attivita' di produzione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sono determinati il piano e le modalita' di recupero del contributo, anche per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore e di cessione della concessione stessa. La data effettiva d'inizio delle attivita' di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorita' mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza. Il recupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data iniziale dell'attivita' di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta. Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalita' stabilite nel decreto di concessione del contributo puo' essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1982 al 22 agosto 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-10-06;752~art10 · fonte del testo

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