Art. 23 — Etichettatura degli apparecchi di riscaldamento
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 giugno 2012, n. 104.
Abrogato dal 21 luglio 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 28 giugno 2012, n. 104.
Abrogato dal 21 luglio 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1982 al 21 luglio 2012. 223 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: E' fatto obbligo ai costruttori di apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia. Le modalita' di applicazione delle etichette, il loro formato ed il loro contenuto saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformita' alle direttive comunitarie, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Le categorie di apparecchi alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo in ogni caso comprendono, oltre agli apparecchi per l'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della presente legge: apparecchi per la produzione di acqua calda, forni, frigoriferi e congelatori, lavatrici, lavastoviglie, essiccatori a tamburo, macchine per la stiratura di biancheria, bruciatori, caldaie, generatori di aria calda, stufe. Decorsi sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al primo comma, e' vietata la vendita al pubblico degli apparecchi di cui ai commi precedenti, se privi di targhetta. Chiunque violi le disposizioni del presente e del precedente articolo e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 a L. 10.000.000. Si applicano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati". Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-05-29;308~art23 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.