Le deliberazioni della Commissione, che hanno carattere definitivo, saranno eseguite dalla Banca nazionale del lavoro che provvedera' per il pagamento agli aventi diritto degli indennizzi cosi' liquidati. Tali pagamenti saranno effettuati con imputazione al conto intestato al Ministero del tesoro presso la Banca nazionale del lavoro e di cui all'articolo 1, ed in conformita', a quanto stabilito con la convenzione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. Qualora l'importo del conto predetto non dovesse risultare sufficiente a soddisfare integralmente le richieste ritenute giustificate, gli indennizzi saranno liquidati in misura proporzionalmente ridotta. Entro tre mesi dalla fine di ciascun esercizio la Banca nazionale del lavoro rendera' conto dei pagamenti effettuati, all'anzidetta Commissione. Il rendiconto finale della gestione sara' presentato alla Commissione dalla Banca medesima entro sei mesi dal pagamento conseguente all'ultima deliberazione di detta Commissione. L'eventuale residuo attivo del conto di cui al comma secondo sara' versato all'Erario dello Stato. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 dicembre 1975, n. 791

2

La L. 27 dicembre 1975, n. 791 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607, il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle associazioni indicate nell'articolo precedente".

Testo vigente dal 7 febbraio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1964 al 7 febbraio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 27 dicembre 1975, n. 791

    La L. 27 dicembre 1975, n. 791 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 5 luglio 1964, n. 607, il 10 per cento dell'eventuale residuo attivo del conto di cui all'articolo 1 della presente legge viene devoluto, in parti uguali, alle associazioni indicate nell'articolo precedente".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-07-05;607~art7 · fonte del testo

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