Le deliberazioni motivate dalla commissione interministeriale sulle domande di assegnazione dell'indennizzo saranno, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno portate a conoscenza degli interessati e diverranno definitive se costoro, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, non proporranno istanza di riesame al Ministro per il tesoro. Decorso tale termine senza che sia stata proposta istanza di riesame, il Ministro per il tesoro, con suo decreto, liquidera' l'indennizzo fissato dalla commissione stessa. In caso di istanza di riesame il Ministro per il tesoro decidera' in via definitiva, con suo decreto, previo parere della commissione interministeriale, sulla predetta istanza di riesame. Contro i provvedimenti del Ministro per il tesoro gli interessati potranno ricorrere al Consiglio di Stato.

Testo vigente dal 3 gennaio 1968

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urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1265~art5 · fonte del testo

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