Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutschemark, versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, e' autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1 settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino. Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonche' le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, ed ogni altra rivendicazione ancorche' sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.

Testo vigente dal 30 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-07-05;607~art1 · fonte del testo

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