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Il giudice amministrativo, al quale sia stata proposta, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, domanda di sospensione di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilita', puo' disporre, in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennita' del bene in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima nonche' modalita' e termini del deposito. Il giudice competente a determinare l'indennita' di espropriazione puo' disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 8 dicembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art8 · fonte del testo

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