Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Abrogato dal 8 dicembre 2011
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Abrogato dal 8 dicembre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 1975 al 8 dicembre 2011. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In considerazione dell'urgenza delle opere di cui all'articolo 2, nonche' degli uffici postali e di telecomunicazione, e dell'interesse nazionale che riveste la loro sollecita realizzazione, il giudice amministrativo, quando si tratti di provvedimenti amministrativi di occupazione temporanea e di urgenza, o di espropriazione per pubblica utilita' delle aree necessarie per la esecuzione delle opere e degli edifici suddetti, puo' disporre, nella ipotesi di cui all'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, unicamente il deposito di una cauzione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, rapportata al valore dell'indennita' del bene, in relazione al provvedimento impugnato, determinando l'ammontare della medesima, nonche' le modalita' ed i termini del deposito. Il giudice competente a determinare l'indennita' di espropriazione puo' disporre l'utilizzo delle somme versate a titolo cauzionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-06-07;227~art9 · fonte del testo
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