Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 8 luglio 1998, n. 230.
Abrogato dal 30 luglio 1998
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1998 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 8 luglio 1998, n. 230.
Abrogato dal 30 luglio 1998
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Come si evince dalle disposizioni contenute nella legge 15 dicembre 1972, n. 772, disciplinante la materia dell'obiezione di coscienza (ed in particolare dagli artt. 1, primo comma, 2, primo e secondo comma, 3, terzo comma, 5, 6 e 9), l'accogliemento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile, comporta per l'obiettore la perdita dello status militare - acquisito al momento dell'arruolamento - con conseguente cessazione della appartenenza alle Forze armate e, quindi, della assoggettabilità alla giurisdizione militare. Per le stesse ragioni, il discorso sull'ammissione al servizio sostitutivo civile deve ricondursi, più che all'ottica dei modi di esplicazione, all'ottica dei limiti del servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge dall'art. 52, secondo comma, Cost.. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 103, terzo comma, secondo periodo, della Cost., l'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile, siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari. Rimangono assorbiti gli altri motivi di illegittimità, prospettati in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 52, primo e secondo comma, Cost.. - S. nn. 112/1986, 164/1985, 81/1980, 48/1959 e 29/1958.
Art. 11 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 37 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 25 cost.
È manifestamente infondata, in quanto la norma denunciata, in parte qua, e` gia` stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione di legittimita` - per asserito contrasto con gli artt. 25 e 103 Cost. - dell'art. 11 della L. 15 dicembre 1972, n. 772 "nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari". - S.n. 113/1986.
Art. 11 Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza · Art. 25 cost. · Art. 103 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1986 al 30 luglio 1998. 31 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I giovani ammessi ad avvalersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonche' nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 1998, N. 230
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1972-12-15;772~art11 · fonte del testo
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