Art. 20 — I piani di bacino di rilievo regionale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Pur rispondendo ad ogni altro requisito costituzionalmente richiesto per il suo corretto esercizio, il potere statale sostitutivo, di cui all'art. 20 della legge n. 183 del 1989 - previsto in caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate per l'adozione di piani di bacino di rilievo regionale - non è, tuttavia, accompagnato dalle necessarie garanzie procedurali ispirate al principio della "leale cooperazione", in conseguenza soprattutto della modifica legislativa della disposizione impugnata - apportata con il decreto legislativo 16 dicembre 1989 n. 418 - che, mutando la composizione del Comitato nazionale per la difesa del suolo, non consente più che l'audizione del predetto organo possa fungere da preavviso nei confronti delle regioni e delle province autonome. Pertanto è costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma quarto, della legge 18 maggio 1989, n. 183 - a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 - nella parte in cui non prevede un congruo preavviso alla regione (o provincia autonoma) interessata all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti. (punto 16 diritto)
Art. 20 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 8 Testo unico costituzionali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 settembre 1990 al 29 aprile 2006. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per piu' bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformita' morfologica ed economico-produttiva Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano e' elaborato dalla regione il cui territorio e' maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1. Il piano di bacino e' trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'articolo 4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art20 · fonte del testo
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