Art. 14 — Bacini di rilievo nazionale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1989 al 29 aprile 2006. 292 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Fatti salvi gli accordi internazionali che riguardano bacini interessanti anche territori al di fuori dei confini nazionali, sono bacini di rilievo nazionale:
tolto: a) per il versante adriatico:
tolto: 1) Isonzo (Friuli-Venezia Giulia);
tolto: 2) Tagliamento (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
tolto: 3) Livenza (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
tolto: 4) Piave (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
tolto: 5) Brenta-Bacchiglione (Veneto, Trentino-Alto Adige);
tolto: 6) Adige (Veneto, Trentino-Alto Adige);
tolto: 7) Po (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna);
tolto: b) per il versante tirrenico:
tolto: 1) Arno (Toscana, Umbria);
tolto: 2) Tevere (Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo);
tolto: 3) Liri-Garigliano (Lazio, Campania, Abruzzo);
tolto: 4) Volturno (Abruzzo, Lazio, Campania). Ai bacini dei fiumi che sfociano nell'alto Adriatico a nord del bacino dell'Adige e fino al confine jugoslavo, sopra indicati alla lettera a), nn. 1), 2), 3), 4) e 5) ed a quelli del medio Tirreno, sopra indicati alla lettera b), nn. 3) e 4), e' preposta rispettivamente un'unica Autorita' di bacino, che opera anche per il coordinamento dei singoli piani di bacino avendo particolare riguardo alla valutazione degli effetti sulle aree costiere. Nei bacini di rilievo nazionale resta fermo il riparto delle competenze previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Ai fini della razionalizzazione delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, in essi il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, individua con proprio decreto, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi d'acqua, escluse in ogni caso le aste principali dei bacini, per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed alla polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente competenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art14 · fonte del testo
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