Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le indennita' supplementari stabilite dai contratti provinciali ed in atto vigenti che debbono continuare ad essere corrisposte separatamente dai nuovi minimi derivanti dall'effettuato conglobamento. Anche dette indennita' supplementari saranno aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1957.

Testo vigente dal 15 febbraio 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;23~art4 · fonte del testo

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