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  • 1)chiunque, conoscendone la falsita', autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti;
  • 2)chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita', come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1062~art4 · fonte del testo

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