Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n.490.
Abrogato dal 11 gennaio 2000
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), sollevate, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Torino e dal Giudice per le indagini preliminari…
Art. 166 Testo unico beni culturali e ambientali · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 2 Testo unico beni culturali e ambientali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico e' punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichita', o di oggetti di interesse storico od archeologico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1062~art3 · fonte del testo
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