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L'esercizio di attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico e' soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426. Tutti coloro che intendono esercitare una delle attivita' indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426. L'iscrizione e' obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma. L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attivita', per la quale e' stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, e' rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non e' subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 11 gennaio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1062~art1 · fonte del testo

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