Art. 20 — Prima elezione del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia e' nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dell'elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, la elezione del Consiglio nazionale unitamente a quella dei membri elettivi della Commissione centrale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 - ultimo comma - della legge 3 febbraio 1963, n. 112. Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione. Il commissario straordinario e' anche presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione, fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge, in quanto applicabili.

Testo vigente dal 13 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616~art20 · fonte del testo

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