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Tributario
Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525
Legge 6 luglio 1964, n. 633
Norme integrative per l'applicazione della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, recante agevolazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali nel territorio del comune di Monfalcone e nella zona Aussa-Corno in provincia di Udine
- Aggiornato al
- 4 agosto 1964
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
- Art. 1L'articolo 5 della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, e' sostituito dal seguente: "Sono…
- Art. 2L'occupazione di urgenza e l'espropriazione per pubblica utilita' delle aree e dei…
- Art. 3Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilita': a) i beni appartenenti allo…
- Art. 4E' istituito il "Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone", con…
- Art. 5E' istituito il "Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno", con…
- Art. 6Potranno entrare a far parte dei Consorzi altri enti pubblici e privati, purche' la…
- Art. 7All'esecuzione delle opere contemplate dai piani particolareggiati, provvedono i Consorzi…
- Art. 8I Consorzi di cui agli articoli 4 e 5 imporranno contributi di miglioria specifica…
- Art. 9L'indennita' di espropriazione per le opere previste al precedente articolo 1 sara'…
- Art. 10I presidenti dei Consorzi pubblicheranno l'elenco dei beni da espropriare indicando il…
- Art. 11I Consorzi provvederanno, in conformita' ai piani particolareggiati, all'assegnazione…
- Art. 12Le strade di uso pubblico costruite dai Consorzi a servizio delle zone industriali…
- Art. 13Nel caso che il trasferimento di immobili, occorrente per l'impianto di stabilimenti…
- Art. 14L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilita', il Consorzio di credito per le…
- Art. 15Il reddito dei Consorzi non e' assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria…
