L'indennita' di espropriazione per le opere previste al precedente articolo 1 sara' ragguagliata al valore venale al tempo della espropriazione dei terreni e dei manufatti, estrazione fatta dalla possibilita' della loro utilizzazione industriale e con esclusione di ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi, direttamente o indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta alla sistemazione della zona di sviluppo industriale e del porto. L'indennita' come sopra determinata per i terreni agricoli sara' maggiorata del 20 per cento qualora lo espropriando sia un coltivatore diretto il quale risulti essere proprietario dei beni ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525. Ai fittavoli e mezzadri che abbiano coltivato i fondi ininterrottamente da data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1961, n. 1525, sara' corrisposto da parte del Consorzio un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennita' di esproprio liquidata al proprietario,

Testo vigente dal 4 agosto 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art9 · fonte del testo

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