Sono esclusi dalle espropriazioni per pubblica utilita':

  • a)i beni appartenenti allo Stato;
  • b)i fabbricati destinati ad industrie che siano in attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • c)le aree pertinenti a detti fabbricati, che siano strettamente indispensabili all'esecuzione delle lavorazioni industriali;
  • d)nel territorio del comune di Monfalcone di cui all'articolo 1, le aree su cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, insistano fabbricati di civile abitazione. I beni di cui alle lettere b) e c) divengono soggetti ad espropriazione se siano alienati o posti in vendita successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sempreche' abbiano a perdere la loro originaria destinazione industriale. Gli stessi beni sono in ogni caso soggetti ad espropriazione, quando debbano essere utilizzati per la costruzione di opere pubbliche.

Testo vigente dal 4 agosto 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-07-06;633~art3 · fonte del testo

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