Sono, altresi', stabiliti per l'anno finanziario 1967, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  • 1)sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;
  • 2)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, numero 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 2.270.000.000, di cui:
  • a)per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 380.000.000, destinate, per lire 190.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • b)per opere marittime ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;
  • c)per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificate dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 150.000.000, destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • d)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 1.635.000.000 destinate, per lire 817 milioni e 500.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • e)per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonche' per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 75.000.000;
  • 3)contributi agli ordinari diocesani od agli Enti mutuanti nella spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiese parrocchiali, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, lire 350.000.000.

Testo vigente dal 29 aprile 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230~art54 · fonte del testo

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