Sono altresi' stabiliti per l'esercizio finanziario 1954-1955 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

  • 1)sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 600.000.000;
  • 2)contributo a favore di enti locali per l'edilizia scolastica ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 5.000.000;
  • 3)contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 30.000.000;
  • 4)concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'art. 1 e del primo comma dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonche' della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 1.810.000.000 di cui:
  • a)per opere stradali ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 589 e dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 150.000.000, destinate per lire 75.000.000 all'Italia meridionale ed insulare;
  • b)per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 589, lire 30.000.000;
  • c)per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 589, lire 30.000.000, destinate per lire 15.000.000 all'Italia meridionale ed insulare;
  • d)per opere di edilizia scolastica da eseguirsi ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 589, lire 800.000.000, destinate per lire 400.000.000 all'Italia meridionale e insulare;
  • e)per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 600.000.000, destinate per lire 300.000.000 all'Italia, meridionale ed insulare;
  • f)per opere ospedaliere di cui all'art. 7 della citata legge n. 589, lire 150.000.000;
  • g)per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali ai sensi dell'art. 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 50.000.000;
  • 5)spese per l'attuazione di piani di ricostruzione di abitati danneggiati da eventi bellici autorizzate dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, lire 50.000.000.

Testo vigente dal 14 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-31;629~art6 · fonte del testo

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