Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 484 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio e i contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili debbono tenere i libri e le scritture previsti dall'art. 2214, primo e secondo comma, del Codice civile, in modo che dagli stessi si possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformita' al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio annuale. Le svalutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per singoli cespiti raggruppabili soltanto per categorie omogenee rispetto alla natura del cespite ed al periodo di ammortamento. Le societa' ed enti o persone indicati nel comma precedente devono tenere a disposizione degli Uffici finanziari:
tolto: 1) un quadro dei conti, corredato da note illustrative del contenuto di ciascun conto e del sistema di scritturazione adottato;
tolto: 2) una nota illustrativa dei criteri seguiti nella valutazione dei singoli cespiti costituenti le partite dello stato patrimoniale;
tolto: 3) un prospetto dei cespiti ammortizzabili e relativi fondi di ammortamento, dal quale risultino distintamente, per anno di acquisizione, gli elementi di ciascun gruppo, il costo originario, le rivalutazioni e svalutazioni, l'ammortamento effettuato in ciascun esercizio e le riduzioni per eliminazione di cespiti;
tolto: 4) registrazioni di magazzino che indichino, distintamente per qualita', quantita' e carico di inventario, i movimenti delle materie prime, dei semilavorati destinati alla vendita, dei prodotti finiti e delle singole merci destinate ad essere consumate per la produzione e che permettano di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali. Il libro degli inventari, oltre che contenere le indicazioni prescritte dal Codice civile o dalle leggi speciali, deve indicare, a partire dal primo inventario chiuso dopo l'entrata in vigore della presente legge, la consistenza dei cespiti per gruppi omogenei, con riferimento alla qualificazione merceologica e al valore unitario, nonche' il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione, debbono essere tenute a disposizione degli Uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Le svalutazioni e gli ammortamenti, per i quali non siano state osservate le disposizioni del primo comma e del numero 3 del secondo comma e gli ammortamenti relativi a cespiti per i quali non sia stata osservata la disposizione del secondo comma, non sono ammessi in deduzione. Fino al termine previsto dall'art. 63 della presente legge e in ogni caso non oltre il 31 luglio 1957, le societa' a responsabilita' limitata, non tenute alla nomina del collegio sindacale a sensi dell'art. 2488 del Codice civile e le societa' cooperative aventi un capitale inferiore a lire un milione, dovranno esibire i soli libri prescritti dal Codice civile, tenuti a sensi di legge ed in conformita' al primo comma del presente articolo, restando esentati dalla presentazione di quanto altro prescritto dai successivi commi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art7 · fonte del testo
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