Art. 17 — Compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1975 al 14 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

Alle persone residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a lire centocinquantamila.

Testo in vigore dal 21 aprile 1975 al 14 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-18;110~art17 · fonte del testo

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