Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese al personale richiamato e trattenuto del Corpo della guardia di pubblica sicurezza, collocato in congedo nel periodo di tempo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge predetta e della legge 6 luglio 1962, n. 888. Al personale di cui al precedente comma ed al personale mantenuto in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, cessato dal servizio con diritto a pensione, per limiti di eta' o per infermita' dipendente da causa di servizio, nel periodo intercorrente tra le date di entrata in vigore della legge 26 luglio 1961, n. 709, e della legge 2 aprile 1968, n. 408, sono estese le disposizioni sulla concessione dell'indennita' speciale annua in aggiunta al trattamento di quiescenza vigenti per il parigrado in servizio permanente e continuativo.

Testo vigente dal 22 novembre 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1969-10-30;803~art7 · fonte del testo

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