Art. 6 — Adeguamento aliquote contributive ai sensi dell'articolo 3 comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

Testo vigente dal 25 novembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 1996 al 25 novembre 1996. 260 parole tolte, 16 parole aggiunte.

tolto: Nei casi in cui, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, attuativo dell'articolo 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 1 gennaio 1997. La disposizione del comma 1 si applica anche ai prosecutori volontari autorizzati con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995. Nel caso in cui, anteriormente al 1 gennaio 1996, sia stata determinata, con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile per i soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, le aliquote contributive, trasferite dalle gestioni delle prestazioni temporanee al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS dal decreto ministeriale di cui al comma 1, si calcolano sul salario convenzionale di cui all'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, per tutto il periodo di validita' del provvedimento medesimo, comunque non superiore a sei anni. Il medesimo criterio, per lo stesso periodo, si applica alle societa' ed enti cooperativi, anche di fatto, che avendo esercitato la facolta' di cui all'articolo 6, ultimo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970, provvedano alla revoca di tale facolta'.aggiunto: DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:1996-09-24;499~art6 · fonte del testo

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